Il Regime del “Perfezionamento attivo”, a far data dal 1 maggio 2016, ha di fatto inglobato la “Trasformazione sotto controllo doganale”.
A tale regime di Perfezionamento attivo è applicato il principio di carattere generale contenuto nell’art. 85 del CDU. Secondo il testo, l’importo dei dazi all’importazione è determinato in base alle norme per il calcolo dei dazi applicabili alle merci in questione nel momento in cui è sorta l’obbligazione doganale relativa alle stesse.
In base a tale principio, l’operatore potrà importare i prodotti compensatori ottenuti dalla trasformazione applicando l’aliquota daziaria propria di questi ultimi e non più quella afferente alle materie prime, come era previsto in precedenza.
In alternativa, l’operatore potrà chiedere, in applicazione dell’art 86 par. 3 CDU, che l’importo del dazio all’importazione corrispondente all’obbligazione sia determinato in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, al quantitativo, alla natura e all’origine delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana relativa a tali merci (materie prime) .
La scelta dovrà essere fatta al momento della presentazione dell’istanza. In base a quanto richiesto, infatti, si determinerà la necessità o meno di effettuare il preventivo esame delle condizioni economiche come espressamente previsto dal Regolamentato Delegato.
Esame delle condizioni economiche per le merci
Il paragrafo 1, lett.b dell’art 166 RD indica le tipologie di merci per le quali deve essere presentata particolare attenzione. Merci sottoposte a misure di politica commerciale, agricola, dazi antiduming, ecc. Se connesse alla richiesta di applicazione della modalità di tassazione prevista dall’art 85 CDU (aliquota sul prodotto compensatorio) e non rientranti nelle ipotesi di esclusione indicate nell’art 167 RD, deve essere effettuato l’esame delle condizioni economiche. Nel caso in cui l’operatore scelga la modalità di tassazione prevista dall’art 86 par. 3 RD non verrà effettuato l’esame delle condizioni economiche. Anche se si tratta delle merci sensibili sopra citate.
L’esame delle condizioni economiche dovrà essere svolto solo a livello Unionale nell’ambito del gruppo di esperti del Comitato Codice Doganale Sez. Procedure speciali.
Termini per il Regime di Perfezionamento attivo
I termini per il rilascio dell’autorizzazione sono rimasti invariati in 30 gg in applicazione dell’art 171 RD. In caso di necessità di svolgimento dell’esame delle condizioni economiche, il termine di 30 gg viene prorogato di un anno dalla data di trasmissione del fascicolo alla Commissione.
La stessa attenzione dovrà essere posta per la gestione di eventuali “scarti di lavorazione”.
Giuliano Ceccardi, Doganalista STScasu