A lezione da Giuliano Ceccardi, Doganalista di STS Casu
Nell’ambito dei Regimi Speciali espressamente previsti dall’Articolo 210 del Reg. UE 952/2013 (Codice doganale dell’Unione), vengono citati (alla lettera b) i Depositi, che comprendono il Deposito Doganale e le Zone franche.
Il Deposito Doganale è un regime “speciale” che consente, a fronte di apposita autorizzazione da parte dell’Autorità doganale, la sospensione del pagamento dei diritti gravanti sulle merci depositate.
Che cosa è?
Si tratta, inoltre, di strutture dove possono essere custodite le merci senza che le stesse siano sottoposte alla relativa imposizione tributaria, in attesa di procedere all’attribuzione della “destinazione” finale.
Sono ammesse al beneficio del regime in questione le seguenti tipologie di merci:
- Le merci non comunitarie in sospensione di diritti doganali
- Le merci comunitarie per le quali una normativa comunitaria specifica preveda, a motivo del loro collocamento nel deposito doganale, il beneficio di misure connesse in genere con l’esportazione delle merci, in attesa della destinazione finale delle stesse.
Il Deposito Doganale si distingue in:
- Deposito pubblico – ovvero un deposito doganale che può essere utilizzato da qualsiasi persona per l’immagazzinamento della merce
- Deposito privato – ovvero un deposito doganale destinato unicamente ad immagazzinare merci del depositario.
La concessione del regime di deposito doganale è però subordinata ad autorizzazione rilasciata dall’Ufficio delle Dogane territorialmente competente. Ciò accade solamente in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa comunitaria, su istanza della parte interessata, completa degli allegati richiesti.
La richiesta di autorizzazione deve essere effettuata avvalendosi del portale delle Customs Decisions.
Nella fattispecie, si dovranno presentare le seguenti richieste :
CWP Domanda o autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale di merci in depositi doganali privati | Articolo 211(1)(b) del CDU | TERRITORIALE Ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta della contabilità a fini doganali e dove vengono svolte parte delle operazioni doganali (art. 22 CDU o art. 12 RD) | CENTRALE Ufficio Regimi e procedure doganali |
CW1 Domanda o autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale di merci in depositi doganali pubblici di tipo I | Articolo 211(1)(b) del CDU | TERRITORIALE Ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta della contabilità a fini doganali e dove vengono svolte parte delle operazioni doganali (art. 22 CDU o art. 12 RD) | CENTRALE Ufficio Regimi e procedure doganali |
CW2 Domanda o autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale di merci in depositi doganali pubblici di tipo II | Articolo 211(1)(b) del CDU | TERRITORIALE Ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta della contabilità a fini doganali e dove vengono svolte parte delle operazioni doganali (art. 22 CDU o art. 12 RD) | CENTRALE Ufficio Regimi e procedure doganali |
Alla richiesta dovranno quindi essere allegati i seguenti documenti:
- Il Certificato della C.C.I.A.A. completo dell’attestazione di inesistenza di procedure esecutive e concorsuali.
- Dichiarazione sostitutiva da parte dei richiedenti, secondo le prescrizioni della normativa vigente in materia di autocertificazioni (articoli 46 del DPR n. 445 del 28.12.2000), relativa ad eventuali condanne penali.
- Dichiarazione sostitutiva da parte dei richiedenti, secondo le prescrizioni della normativa vigente in materia di autocertificazioni (art 46 del DPR n. 445 del 28.12.2000), relativa agli eventuali procedimenti penali in corso.
- La copia del Bilancio dell’ultimo esercizio + copia atto costitutivo.
- La relazione tecnica debitamente fornita da un architetto, geometra o da un ingegnere iscritto all’Albo, da cui risulti l’idoneità dei locali allo stoccaggio delle merci custodite – con relazione sulle misure di sicurezza esistenti (videosorveglianza, porte allarmate, ecc).
- Planimetria firmata dal suddetto tecnico con indicata la zona per le “verifiche di sicurezza” e percorso.
- Stampe della Contabilità di magazzino. Se si tratta di contabilità informatica, tipo e caratteristiche del software utilizzato; se viene stampata periodicamente, per la conservazione agli atti o solo conservata a terminale. Attenzione: trattasi di contabilità doganale speciale, da concordare con l’Ufficio.
- Documentazione comprovante la giustificazione economica alla richiesta di apertura dell’impianto: lettere d’intento, corrispondenza commerciale, contatti.
- Impegno ad accettare l’entità della garanzia fissata dall’Ufficio Doganale, nonché ad adeguarla secondo le richieste a seguito di revisione dell’importo.
- Indicazione (stimata) della quantità di merce (in tonnellate metriche) che può essere stivata nel magazzino.
- Contratto di proprietà, di locazione o di comodato dell’area e dei magazzini, con relativa registrazione all’Ufficio delle Entrate, da cui risulti la piena disponibilità dell’impianto ovvero atto di concessione demaniale marittima A.P. se su area demaniale.
- Dichiarazione sui mezzi che si intendono adottare per l’identificazione delle merci (targhette, nastro adesivo, ecc) e, in caso di immagazzinamento dei merci comunitarie, come si intende tenerle distinte dalle non comunitarie.
Informazioni e procedimenti
Al soggetto titolare del deposito doganale è fatto obbligo costituire un’apposita “garanzia globale”. Ciò è da compiere sempre attraverso il sistema della Customs Decision e in questo caso si dovrà meccanizzare una “CGU”.
Alla Custom si dovrà unire l’Allegato II, a dimostrazione della suddivisione dell’Importo di Riferimento (IDR) tra Risorse proprie, Fiscalità interna e Interessi.
Il tasso di interesse da applicarsi dovrà essere concordato con l’Ufficio Doganale competente per territorio ai sensi dell’Art 22 del Reg UE 952/2013 CDU. Si deve tenere conto che esso dovrebbe essere la media comparata di dazi / Iva e relativi tassi / 2, in quanto è sufficiente il tasso semestrale e non quello annuale.
La CGU richiede tempistiche piuttosto importanti, che permettono all’amministrazione di esprimersi entro i 120 giorni.
In deroga all’art. 22, par.3) comma 1, CDU, il termine per il rilascio di un’autorizzazione al deposito doganale è rimasto invariato a 60 giorni. La durata di permanenza delle merci in regime di deposito doganale non è soggetta ad alcuna limitazione.
Anche per questo regime è stato previsto, a differenza che in passato, l’obbligo di prestazione della garanzia (art.211 par.3), lett. c), CDU).
Per introdurre la merce in Deposito Doganale si dovrà dichiarare una bolla “IM 7″. Dopodiché, si dovrà effettuare la registrazione della stessa sul registro della contabilità doganale di magazzino.
La merce allo stato estero deve arrivare al Deposito doganale scortata dal documento di transito T1.