NCTS significa “New Community Transit System” (Nuovo Sistema di Transito Comunitario). Il Transito è un “Regime Speciale” e come tale prevede che si debba prestare idonea garanzia. In via fisiologica, con questo regime non sorge l’obbligazione tributaria che, al contrario, sorgerebbe in via patologica.
Il documento di scorta della merce è il “Dat”, fermo restando che gli Uffici Doganali interessati hanno una fitta corrispondenza elettronica per gestire l’intera operazione dalla partenza all’arrivo.
Si parla di Transito Comunitario Esterno “T1” quando si deve trasferire merce allo stato estero dalla Dogana di partenza a quella di arrivo, fermo restando che è comunque possibile effettuare una diversione e presentare la merce a un Ufficio Doganale differente da quello inizialmente previsto.
Si parla, invece, di Transito Comunitario Interno “T2” quando merce in posizione Unionale deve attraversare un territorio non facente parte dell’Unione senza che si debbano assolvere i diritti doganali, come ad esempio quando la merce per esigenze logistiche deve attraversare la Svizzera.
Nell’ambito del NCTS è nata una nuova figura molto importante : il “Destinatario Autorizzato”, che permette ai soggetti riconosciuti tali di colloquiare direttamente con gli Uffici Dogali di partenza e di arrivo e gestire l’operazione senza portare fisicamente la merce in Dogana.
Il Transito è appositamente normato dal “Manuale del Transito” pubblicato sulla TAXUD/A2/TRA/003/2016-IT del 27 Aprile 2016.
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