La domanda sorge spontanea: il concetto di Concorso di violazioni può essere applicato anche in ambito doganale?
L’Art 12. del Dlgs 472/97 tratta espressamente del:
“Concorso di violazioni e violazioni continuate
1. È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione. (…)”
Ebbene sì, il concorso può essere applicato anche in Dogana e un caso pratico è costituito dalla sanzione che viene computata a seguito di diversi errori commessi su un’unica Bolla Doganale magari costituita da diversi articoli.
Ad esempio, supponendo di avere una dichiarazione doganale con tre singoli, supponendo altresì di aver suddiviso erroneamente i pesi lordi e netti tra gli stessi, qualora la Dogana dovesse accertare tali errori in sede di controllo sia in linea che a posteriori contesterebbe la sanzione prevista dal primo comma dell’Art. 303 del TULD pari a:
Singolo 1 da € 103,00 a € 516,00
Singolo 2 da € 103,00 a € 516,00
Singolo 3 da € 103,00 a € 516,00
Per un totale di € 309,00 che visto lo stato della pratica potrà essere definito beneficiando del Ravvedimento Operoso come previsto dall’Art 13 del Dlgs 472/97.
In tal caso si dovrebbe versare 1/5 del dovuto pari a € 61,80. In caso contrario se non ci si ravvedesse in sede di contestazione della sanzione si potrebbe applicare il “Concorso di Violazioni” nel caso in questione la sanzione sarebbe così commisurata:
La stessa dovrà essere quella più grave aumentata da un quarto al doppio e la sanzione così determinata risulterebbe essere pari a € 128,75 minore a quella ottenuta applicando il cumulo materiale ossia € 309,00. Risulterà quindi applicabile la sanzione di € 128,85 in quanto più favorevole al reo.
Purtroppo però, lo stato di avanzamento della pratica sarà tale che renderà impossibili aderire al Ravvedimento Operoso e l’unica soluzione per beneficiare di una riduzione sarà data dalla Definizione Agevolata come prevista dall’Art. 16 Comma 3 del Decreto Legislativo 472/97 con il pagamento entro 60 giorni dalla notifica di un terzo della sanzione, quindi di € 42,92. In questo caso, pur non potendosi ravvedere la seconda soluzione risulta essere più conveniente.