Nel giugno 2005, il Consiglio dell’OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio) ha adottato il SAFE Framework of Standards per garantire e agevolare il commercio globale (SAFE Framework) che fungerebbe da deterrente per il terrorismo internazionale, garantire entrate e promuovere l’agevolazione degli scambi in tutto il mondo. Gli USA sono stati i primi a implementarlo con l’introduzione del Customs Trade Partnership Against Terrorism ( C-TPAT). Il Reg.to CE 648/2005 ha introdotto l’emendamento sicurezza, che annovera l’autorizzazione AEO tra i suoi pilastri fondamentali.
Il reg.to CE 1865/2006 declina le disposizioni attuative e le rende applicabili dal 01 gennaio 2008. Oltre ad USA e UE, anche altri paesi hanno avviato analoghe certificazioni con il proposito di sviluppare un sistema di mutuo riconoscimento di affidabilità internazionale delle supply-chain. Il Codice Doganale dell’Unione, Reg UE 952/2013 applicato dal 1 Maggio 2016, porta a compimento il percorso di definizione dei requisiti, dei benefici e del ruolo dell’Aeo.
Il Codice prevede che tale status sia attestato con due tipi di autorizzazione: AEO/semplificazioni doganali (AEO) e AEO/sicurezza (AEOS). I due tipi di autorizzazione sono cumulabili, quindi possono essere detenuti contemporaneamente garantendo i benefici connessi con entrambe le autorizzazioni.
CDU – Reg. (UE) 952/2013
Articolo 39
Concessione dello status
I criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato sono i seguenti:
- Assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l’assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all’attività economica del richiedente;
- Dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;
- Solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata;
- Con riguardo all’autorizzazione di cui all’articolo 38, paragrafo 2, lettera a), il rispetto di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta;
- Con riguardo all’autorizzazione di cui all’articolo 38, paragrafo 2, lettera b), l’esistenza di adeguati standard di sicurezza, che si considerano rispettati se il richiedente dimostra di disporre di misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento anche per quanto riguarda l’integrità fisica e i controlli degli accessi, i processi logistici e le manipolazioni di specifici tipi di merci, il personale e l’individuazione dei partner commerciali.
Articolo 24
Conformità
[Articolo 39, lettera a), del codice]
- Nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica, il criterio di cui all’articolo 39, lettera a), del codice è considerato soddisfatto se, nel corso degli ultimi tre anni, il richiedente e, se del caso, l’impiegato responsabile delle questioni doganali del richiedente, non hanno commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e non hanno avuto precedenti di reati gravi in relazione alla loro attività economica. Nel caso in cui il richiedente non sia una persona fisica, il criterio di cui all’articolo 39, lettera a), del codice è considerato soddisfatto se, nel corso degli ultimi tre anni, nessuna delle persone di seguito indicate ha commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale o ha avuto precedenti di reati gravi in relazione alla propria attività economica:
a) il richiedente;
b) la persona responsabile del richiedente o che esercita il controllo sulla sua gestione;
c) l’impiegato responsabile delle questioni doganali del richiedente. - Tuttavia, il criterio di cui all’articolo 39, lettera a), del codice può essere considerato soddisfatto se l’autorità doganale competente a prendere la decisione ritiene che un’infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero o all’ampiezza delle operazioni doganali correlate e non ha dubbi circa la buona fede del richiedente.
- Se la persona di cui al paragrafo 1, lettera b), è stabilita o ha la propria residenza in un paese terzo, l’autorità doganale competente a prendere la decisione valuta il rispetto del criterio di cui all’articolo 39, lettera a), del codice sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.
- Se il richiedente risulta stabilito per meno di tre anni, l’autorità doganale competente a prendere la decisione valuta il rispetto del criterio di cui all’articolo 39, lettera a), del codice sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.
Articolo 25
Sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e relative ai trasporti
[Articolo 39, lettera b), del codice]
1. Il criterio di cui all’articolo 39, lettera b), del codice si considera soddisfatto se sono rispettate le condizioni seguenti:
a) il richiedente tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità, consente i controlli doganali mediante audit e conserva una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell’entrata dei dati nel fascicolo;
b) le scritture tenute dal richiedente a fini doganali sono integrate nel suo sistema contabile o consentono controlli incrociati di informazioni con tale sistema;
c) il richiedente consente all’autorità doganale l’accesso fisico ai suoi sistemi contabili e, se del caso, alle sue scritture commerciali e relative ai trasporti;
d) il richiedente consente all’autorità doganale l’accesso elettronico ai suoi sistemi contabili e, se del caso, alle sue scritture commerciali e relative ai trasporti se tali sistemi o scritture sono conservati su supporto elettronico;
e) il richiedente dispone di un sistema logistico che identifica una merce come unionale o non unionale e indica, se del caso, la sua ubicazione [no AEOS, v. paragrafo 2. N.d.R.];
f) il richiedente dispone di un’organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell’impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che consente di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente;
g) ove applicabile, il richiedente dispone di procedure soddisfacenti che consentono di gestire le licenze e le autorizzazioni concesse conformemente alle misure di politica commerciale o connesse agli scambi di prodotti agricoli;
h) il richiedente dispone di procedure soddisfacenti di archiviazione delle proprie scritture e informazioni e di protezione contro la perdita dei dati;
i) il richiedente provvede affinché i dipendenti responsabili abbiano l’istruzione di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrano difficoltà nell’ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà;
j) il richiedente dispone di misure di sicurezza adeguate al fine di proteggere il proprio sistema informatico contro qualsiasi manipolazione non autorizzata e tutelare la propria documentazione;
k) ove applicabile, il richiedente dispone di procedure soddisfacenti per la gestione delle licenze di importazione e di esportazione di merci sottoposte a divieti o restrizioni, comprese misure per distinguere le merci soggette a divieti o restrizioni dalle altre merci e misure per garantire il rispetto di tali divieti e restrizioni.
TAXUD/B2/047/2011 – Rev. 6
2.II.2 Condizione relativa a un soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e relative ai trasporti
a) L’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), dell’AE CDU stabilisce che “il richiedente tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità, consente i controlli doganali mediante audit e conserva una documentazione cronologica dei dati che fornisce una traccia di audit dal momento dell’entrata dei dati nel fascicolo”.
Nella contabilità una traccia di audit è un processo o un esempio di riferimenti incrociati tra ogni registrazione contabile e la sua fonte per agevolare il controllo della correttezza. Una traccia di audit completa consentirà di seguire lo sviluppo delle attività operative del richiedente relative al flusso di spedizioni, alle merci e ai prodotti che entrano, sono trasformati e lasciano i locali dell’azienda. Molte imprese e organizzazioni richiedono, per motivi di sicurezza, una traccia di audit nei propri sistemi automatizzati.
È fondamentale combinare i controlli effettuati nel sistema aziendale con quelli effettuati a fini di sicurezza. A fini di sicurezza è importante che, all’occorrenza, le informazioni contenute nel sistema aziendale riflettano il movimento fisico delle spedizioni, delle merci e dei prodotti; è opportuno che questo elemento rientri nella verifica.
È altresì importante che, all’occorrenza, le informazioni contenute nel sistema aziendale riflettano il flusso delle spedizioni, delle merci e dei prodotti e le misure prese per garantirne la sicurezza nelle diverse fasi della catena di approvvigionamento internazionale a cui partecipa l’AEO. Le verifiche delle operazioni, quando effettuate, devono tener conto di entrambi questi aspetti e accertare inoltre che l’azienda segua in qualsiasi momento le pratiche indicate. La traccia di audit mantiene una documentazione cronologica dei dati che consente di rintracciare un dato da quando viene inserito nel sistema a quando ne esce.
RE – Reg. (UE) 2447/2015
Articolo 34
Revoca di un’autorizzazione AEO
(Articolo 28 del codice)
1. La revoca di un’autorizzazione AEO non pregiudica un’eventuale decisione favorevole adottata con riguardo alla stessa persona, a meno che la qualifica di AEO non fosse una condizione di tale decisione favorevole, o che tale decisione fosse fondata su un criterio di cui all’articolo 39 del codice che non è più soddisfatto.
2. La revoca o la modifica di una decisione favorevole adottata con riguardo al titolare dell’autorizzazione non pregiudica automaticamente l’autorizzazione AEO di tale persona.
Qualunque operatore economico stabilito nel territorio doganale dell’Unione che, nel quadro delle sue attività, interviene in attività contemplate dalla normativa doganale, può divenire A.E.O. purché abbia i seguenti requisiti:
Lo status di AEO garantisce diversi benefici tra i quali possiamo citare:
A norma dell’articolo 38, paragrafo 5, del C.D.U., se la persona che presenta domanda per una particolare semplificazione è titolare di un’autorizzazione AEOC, le autorità doganali non sottopongono di nuovo a esame i criteri già esaminati al momento della concessione dello status di AEO.
Casi in cui l’autorizzazione di AEO è necessaria per accedere ad una semplificazione/autorizzazione
L’AEOC può usare una garanzia globale con importo ridotto: “quando deve essere costituita una garanzia globale per le obbligazioni doganali e gli altri oneri che sono insorti, un operatore economico autorizzato per la semplificazione doganale è autorizzato, su richiesta, a usare una garanzia globale con un importo ridotto” (art. 95, paragrafo 3 del C.D.U.).
Casi in cui l’autorizzazione di AEO è necessaria per accedere ad una semplificazione/autorizzazione
Iscrizione nelle scritture del dichiarante: “le autorità doganali possono, su richiesta, esonerare dall’obbligo di presentazione delle merci. In tal caso si considera che le merci siano state svincolate al momento dell’iscrizione nelle scritture del dichiarante. Tale esonero può essere concesso se il dichiarante è operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali” (art. 182, paragrafo 3 del C.D.U.).
Autovalutazione dei dazi doganali: “le autorità doganali possono, su richiesta, autorizzare un operatore economico a espletare determinate formalità doganali che devono essere svolte da tali autorità, a determinare l’importo dei dazi all’importazione e all’esportazione dovuti e a svolgere alcuni controlli sotto vigilanza doganale” (art. 185 del C.D.U. e art. 151 del Reg. delegato (UE) 2446/2015).
Casi in cui i requisiti per una semplificazione/autorizzazione sono coperti da quelli dell’AEO
Rappresentante doganale: “Gli Stati membri possono fissare, conformemente al diritto dell’Unione, le condizioni alle quali un rappresentante doganale può prestare servizi nello Stato membro in cui è stabilito. Tuttavia, fatta salva l’applicazione di criteri meno severi da parte dello Stato membro interessato, il rappresentante doganale che soddisfa i criteri di cui all’articolo 39, lettere da a) a d), è abilitato a prestare i servizi in questione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito” (art. 18, paragrafo 3 del C.D.U.).
Garanzia globale: “Le autorità doganali possono autorizzare la costituzione di una garanzia globale per l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale relativa a due o più operazioni, dichiarazioni o regimi doganali” (artt. 89, paragrafo 5 e 95, paragrafo 1). “Quando deve essere costituita una garanzia globale per le obbligazioni doganali e gli altri oneri che potrebbero sorgere, un operatore economico può essere autorizzato a usare una garanzia globale con un importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia, a condizione che soddisfi i criteri di cui all’articolo 39, lettere b) e c)” (art. 95, paragrafo 2 del C.D.U.).
Casi in cui i requisiti per accedere ad una semplificazione/autorizzazione sono considerati equivalenti a quelli dell’AEO
Autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea (art. 148, paragrafo 2, lett. b) e paragrafo 4, comma 3 del C.D.U.).
Autorizzazione per i regimi speciali (perfezionamento attivo e passivo, ammissione temporanea e uso finale; gestione di strutture di deposito per il deposito doganale delle merci) (artt. 211, paragrafo 3, lett. b), 214, paragrafo 2 e 223, paragrafo 2, comma 2 del C.D.U.).
L’Agenzia delle Dogane sul suo sito sintetizza i vantaggi concessi ai soggetti certificati:
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